Spesso si sente parlare di maternità surrogata, ma occorre chiedersi in cosa consista realmente.
Con tale terminologia si definisce quella pratica in cui una donna si obbliga, attraverso la stipula
di un apposito contratto, a portare avanti una gravidanza per conto dei cd. genitori intenzionali o
committenti.
Viene così impiantato nel suo utero un embrione creato artificialmente mediante
inseminazione o fecondazione in vitro di un ovocita di donatrice anonima (o della stessa madre
surrogata o della madre committente) e del seme del padre intenzionale (o di donatore
anonimo).
Giuridicamente si conclude dunque un vero e proprio contratto che porterà alla
creazione di un rapporto di filiazione non naturale tra il nascituro e la madre committente.
La madre surrogata si impegna altresì a rinunciare a qualsiasi diritto sul bambino al momento della
nascita. Il neonato viene infatti affidato immediatamente ai genitori intenzionali o committenti e
il rapporto di genitorialità legale viene quindi stabilito in favore di entrambi o del solo genitore
intenzionale-genetico, in base alla normativa cui devono fare riferimento i genitori committenti.

La madre surrogata può agire mossa da spirito altruistico, oppure dietro pagamento di un
corrispettivo (la maggior parte delle volte!) ed in tal caso si verifica una vera e propria pratica
commerciale che viene, da sempre, posta al centro di un acceso dibattito giuridico-dottrinale ed
etico.
Tutta questa procedura genera non pochi problemi sull’inquadramento del rapporto di
filiazione tra genitori committenti e figlio nascituro all’interno dell’ordinamento giuridico dello
Stato di appartenenza dei genitori committenti.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è espressa sul tema a partire dal 2014, nelle cosiddette “cause gemelle” che riguardavano tali aspetti della maternità surrogata, riscontrando la violazione del diritto all’identità personale dei minori nati all’estero a seguito di maternità surrogata in relazione al rifiuto opposto dalle autorità (in tal caso, francesi) di trascrivere i certificati di nascita di questi ultimi laddove uno dei genitori intenzionali sia anche il genitore genetico dei minori.
Per l’Ordinamento Italiano la questione ha assunto una via ibrida nel senso che, da un lato, viene riconosciuto il rapporto di filiazione rispetto al solo genitore genetico e, dall’altro, viene negato il rapporto di filiazione con il genitore non biologico – intenzionale, riconoscendo a quest’ultimo la possibilità di ricostituire in Italia il proprio legame parentale attraverso la domanda all’autorità giudiziaria
italiana dell’adozione in casi particolari.
In tal senso si è pronunciata anche la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 12193/2019 motivando tale orientamento sul fatto che il riconoscimento di un rapporto di filiazione anche con il genitore intenzionale si porrebbe in contrasto con l’ordine pubblico.
Recentemente, anche Papa Francesco si è espresso sul tema affermando che ritiene deprecabile la pratica della cosiddetta maternità surrogata, che lede gravemente la dignità della donna e del figlio in quanto basata sullo sfruttamento di una situazione di necessità materiale della madre.
Inoltre, Papa Francesco ha aggiunto che un bambino è sempre un dono e mai l’oggetto di un contratto e dunque sarebbe auspicabile, secondo il Pontefice, un impegno della Comunità internazionale al fine di proibire a livello universale tale pratica.
Tale discorso di Papa Francesco lascia un senso di incomprensione dal momento che si inserisce non molto distante dal via libera alla benedizione delle coppie omosessuali al di fuori della liturgia.
In conseguenza di ciò, si realizza a livello internazionale una netta contrapposizione tra l’ideologia cristiana che concepisce la maternità nella sua esplicazione più tradizionale e i diversi orientamenti giurisprudenziali a livello della Comunità Europea e anche nella giurisprudenza italiana anche se quest’ultima, rispetto alla concezione cristiana, cerca timidamente di prendere le distanze ma ne subisce chiaramente un’importante influenza.
Il tutto, ovviamente, all’interno del nostro ordinamento giuridico, si verifica in
quanto sussiste un vuoto legislativo in materia e si auspica un intervento del nostro legislatore al
fine di regolare queste situazioni e dare tutela alla filiazione derivante da maternità surrogata.
In conclusione, ci si dovrebbe chiedere quale possa essere la differenza, a livello umano, tra i due
rapporti di filiazione di cui si è scritto sopra se il genitore intenzionale si occupa e cura
amorevolmente il figlio nato da una maternità surrogata, tanto quanto il genitore biologico.
Forse quando il nostro legislatore riuscirà a dare una risposta a tale quesito si riuscirà a colmare
il vuoto legislativo esistente.
Personalmente, credo che i figli siano di chi li cresce e non di chi li mette al mondo!
