Diritto di visita dei genitori non collocatari

Quando un rapporto coniugale cessa, uno degli aspetti più delicati, attiene l’affidamento e il diritto di visita da parte dei genitori non collocatari rispetto ai figli minorenni.

Di regola l’affido è condiviso, con l’esercizio effettivo della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, che dovranno partecipare insieme alla cura e all’educazione dei figli, condividendo le decisioni più importanti che riguardano la prole.

Si parla di affidamento condiviso, i figli non potranno essere continuamente  trasferiti da un’abitazione all’altra, così viene stabilito quale sia il genitore collocatario, presso il quale il minore passerà la maggior parte del suo tempo e dove viene fissata la sua residenza.

Il genitore non collocatorio, vivrà presso un’altra abitazione, con diritto di visita, ossia il diritto a vedere i propri figli, nelle modalità decise dal Giudice. Non si tratta di una possibilità, ma di un diritto-dovere, per favorire la sana crescita deil figli, secondo il principio di bi-genitorialità, i figli hanno diritto a crescere con il supporto di entrambi i genitori.

Ma cosa succede quando uno dei genitori ostacola il diritto di visita a favore dell’altro?

L’art . 709-ter del Codice di Procedura Civile, dispone che, laddove uno dei genitori  adotti condotte che arrecano pregiudizio al minore o che ostacolano il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice potrà modificare i provvedimenti in vigore e altresì congiuntamente potrà:

  • ammonire il genitore inadempiente;
  • disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei contronti del minore;
  • disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confornti dell’altro, individuando la somma giornaliera da corripondere per ciasucun gionro di voilazione ovvero di inosservanza dei provvediemnti assunti dal giudice;
  • condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro.

E’ evidente che la legge abbia cercato di arginare il fenomeno, tramite strumenti di tutela processuale così da risolvere prontamente eventuali conflitti, poichè i diritti pregiudicati sono quelli del minore.

Di regola il bambino ha sempre diritto a mantenere un rapporto con entrambi i genitori, e altresì il genitore non collocatario, non deve vedere pregiudicato il suo diritto di visita.

Cosa ci dicono le ultime sentenze

A dicembre 2022, il Tribunale di Napoli, a definizione di un procedimento di separazione giudiziale, ammoniva una madre perchè impediva alla figlia di frequentare il padre. La signora veniva condannata al risarcimento di dei danni in favore del coniuge e della prole, in quanto aveva tenuto condotte che non erano conformi ai  suoi doveri genitoriali.

Nel provvedimento di separazione giudiziale era stato disposto l’affido condiviso, con collocazione della bambina presso la casa della madre, il padre aveva diritto a trascorrere del tempo con la figlia, anche con pernottamento presso la propria abitazione.

La madre ostacolava tale incontri, non permetteva alla figlia di trascorrere la notte presso la casa paterna, adduceva che la bambina non volesse dormire con l’altro genitore.

Il Tribunale emetteva un provvedimento provvisorio e in via d’urgenza,  fissando tramite calendario le visite del padre, genitore non collocatario.

Con l’intento di ostacolare il diritto di visita del padre, la signora chiedeva che fosse disposta una consulenza di tipo psicologico sulla bambina, adduceva di aver ricevuto una serie di segnalazioni anonime, tramite chiavetta usb,  secondo le quali il marito avrebbe tenuto nella propria vita sessuale una condotta discutibile.

Le richieste presentate venivano rigettate, la moglie chiedeva comunque la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, e in particolare chiedeva che le visite paterne, avvenissero solo in sua presenza o comunque in presenza di terzi soggetti.

Il marito si rendeva disponibile a qualsiasi accertamento, volto a chiarire i fatti di causa, chiedeva  che la coniuge fosse ammonita, infatti non gli consentiva di frequentare la propria figlia secondo le modalità stabilite dal Giudice, chiedeva anche il risarcimento dei danni a suo favore e a favore della bambina.

Durante il processo, tutte le accuse presentate nei confronti del padre risultavano infondate, la madre veniva ammonita a rispettare il regime degli incontri a favore del padre, veniva anche condannata al risarcimento dei danni in favore della figlia e del marito.

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11 thoughts on “Quando un amore finisce”

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