Come funziona l’adozione in Italia

La filiazione, che è alla base della crescita demografica di ogni Paese, è il rapporto che lega genitori e figli. I genitori hanno il diritto/dovere di istruire ed educare la prole.

In passato veniva definita legittima la filiazione generata in costanza di matrimonio, fra marito e moglie. Chiaramente, oggi questa definizione è ormai superata dal momento che i genitori non devono essere esclusivamente uomo e donna, ma possono essere anche due persone dello stesso sesso oppure un single! La filiazione naturale, invece, era quella concepita fuori dal matrimonio.

Oggi la distinzione tra filiazione legittima e filiazione naturale, insieme a tutte le norme che la riguardano, è stata abrogata nel nostro ordinamento giuridico ed i figli naturali sono stati equiparati a tutti gli effetti ai figli legittimi.
Infine nel nostro ordinamento è prevista anche la filiazione adottiva che si realizza con l’istituto giuridico dell’adozione. Per il nostro nuovo articolo nella sezione Extra Diritti, analizzeremo la sua storia, le diverse tipologie e le procedure per adottare un minore in Italia.

La storia della legge sull’adozione

Il primo tipo di adozione che viene alla mente di tutti è certamente quella di un minore. Fino al 1967 l’ordinamento italiano prevedeva un unico istituto di adozione disciplinato dal Codice Civile che consentiva ai soggetti privi di figli di trasmettere il proprio cognome e il proprio patrimonio ereditario. Il legislatore dell’epoca non prendeva in considerazione il problema fortemente presente dell’abbandono minorile.
Con la legge n. 431/1967 fu affiancata all’adozione ordinaria, la figura dell’adozione speciale prendendo a modello i principi enunciati nella Convenzione di Strasburgo del 24/04/1967, in modo particolare il principio secondo cui il minore abbandonato diviene figlio a pieno titolo degli adottanti e trova in essi la sua famiglia con l’interruzione di qualsiasi rapporto con la famiglia d’origine.
Questa normativa presentava degli aspetti critici che poi sono stati smussati dalle norme succedutesi nel tempo, fino ad arrivare alla riforma del 2001 attuata con la legge n. 149 che ha modificato ampiamente l’istituto di cui si scrive.

L’attuale legge italiana sull’adozione: cosa prevede

L’istituto dell’adozione crea concretamente un rapporto di filiazione giuridica tra soggetti non legati da filiazione di sangue. La legge sull’adozione prevede che coloro che intendono adottare un bambino ne facciano domanda al Tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli oppure anche bambini con disabilità.

Tali disponibilità sono anche viste come criteri di preferenza nella scelta dei genitori cui affidare il bimbo in stato di adottabilità. Una volta inoltrata la domanda di adozione, il Tribunale apre la procedura, che inizia con una serie di accertamenti sulla coppia, il contesto sociale in cui vivono i futuri genitori e il progetto adottivo. Tale valutazione compiuta dal Tribunale, attraverso gli assistenti sociali, dovrebbe essere fondata su criteri oggettivi. Infatti, gli operatori incontrano diverse volte ciascuno dei membri della coppia, li ascoltano e pongono loro diverse domande, visitano la casa in cui vive la coppia e incontrano gli altri parenti prossimi. Le indagini prescritte dalla legge devono essere tempestive e si devono svolgere entro determinati archi temporali (non devono durare più di 120 giorni).

In tale fase viene esaminata la capacità degli adottanti di educare il bambino, la situazione personale ed economica in cui versano, il loro stato di salute, l’ambiente familiare e i motivi per i quali hanno scelto di adottare un bambino. Gli assistenti sociali riferiscono con un’apposita relazione al Giudice che si dovrà pronunciare, attraverso un decreto, sull’idoneità della coppia ad adottare o meno un bambino.

L’eventuale decreto di inidoneità può essere oggetto di reclamo da parte degli aspiranti genitori adottivi presso la Corte d’Appello competente.

I requisiti per l’adozione

La coppia che si appresta a presentare una domanda di adozione deve essere sposata da almeno tre anni o comunque avere avuto per almeno un triennio un legame stabile e continuativo, prima del matrimonio. Gli adottanti devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e
mantenere anche economicamente un bambino. Devono essere maggiorenni e non avere più di quarantacinque anni rispetto all’età del bambino da adottare. Il Tribunale per i minorenni valuta con attenzione le domande di adozione nazionale che arrivano e analizza le relazioni dei professionisti che hanno sostenuto i colloqui di indagine con la coppia di aspiranti genitori.

Dopo aver individuato la coppia che più corrisponde alle esigenze di uno specifico bambino o bambina in attesa di adozione, il Tribunale coinvolgerà i nonni del piccolo, il bambino stesso se ne ha l’età, e il Pubblico Ministero. Dopo tutte queste procedure, il Tribunale pronuncia l’ordinanza di affido preadottivo, che dura un anno, prorogabile a due nel caso ciò corrisponda all’interesse del bambino. La legge riserva grande importanza all’ascolto del bambino, che è obbligatorio se il piccolo ha più di 12 anni ma è auspicabile anche per quelli di età inferiore, in base alla capacità di comprensione. Nel caso in cui l’adottato è un ragazzo di età superiore a quattordici anni, è obbligatorio il consenso di quest’ultimo all’adozione.

Il periodo di affidamento prima dell’adozione

Nel corso del periodo di affidamento preadottivo il Tribunale per i minorenni ha il compito di vigilare sul buon andamento dell’esperienza. Qualora sorgessero dei problemi o delle difficoltà, attraverso l’intervento degli assistenti sociali, devono essere sentiti separatamente gli adottanti e l’adottato.

Al termine del periodo di affidamento preadottivo, se l’esito è positivo, un Giudice del Tribunale per i minorenni – sentiti i diversi soggetti coinvolti – pronuncia sentenza di adozione. La sentenza, nel caso di rigetto della domanda di adozione, può essere oggetto di impugnazione presso la Corte d’Appello competente, e poi anche eventualmente in Cassazione.

Un caso che colpisce molto l’opinione pubblica, anche perché se ne parla molto attraverso i media, è quello inerente la possibilità di adottare un bambino abbandonato in ospedale.

Adozione di un bambino abbandonato in ospedale: una procedura più snella

Tali sono tutti quei bambini che nascono da mamme che, per diversi motivi, scelgono di rimanere anonime. Fortunatamente (mi sento di dire!) il nostro ordinamento giuridico riconosce tale possibilità. Per questi bambini la procedura che conduce all’adottabilità è più snella e veloce, poiché non è necessaria la fase di accertamento dello stato di abbandono: il bambino, appena nato, non ha più legami con i genitori biologici in quanto gli stessi hanno deciso di rimanere ignoti.

La nascita di figlio da madre che non desidera essere nominata comporta l’obbligo di segnalazione, da parte della struttura sanitaria, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui è nato il bambino. Ciò conduce rapidamente all’instaurazione della procedura di adottabilità.

In attesa dell’adozione, il Tribunale potrà disporre ogni provvedimento ritenuto utile per il bambino, come per esempio il collocamento temporaneo presso una famiglia. Successivamente e a stretto giro, sarà il Tribunale per i minorenni a scegliere la coppia che adotterà il bambino abbandonato in ospedale dall’elenco delle coppie disponibili ad adottare un neonato.

A conclusione di tale scritto, preme evidenziare che i figli adottati, così come quelli naturali, per la legge hanno gli stessi diritti dei figli legittimi in quanto sono equiparati a questi ultimi e pertanto è sempre più attuale il monito “i figli sono di chi li cresce!”.

Infine, rivolgo l’appello accorato alle future madri magari in difficoltà a portare avanti una gravidanza e/o la crescita del figlio, di non abbandonare il figlio dove capita!

E’ auspicabile, in tali casi, il ricorso alla possibilità del parto in anonimato così si evita di mettere in pericolo la salute e/o vita della madre e quella del neonato e, cosa da non dimenticare, si farà felice una coppia che magari vorrebbe avere un figlio e per diverse ragioni non può averlo!

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8 thoughts on “I figli sono di chi li cresce”

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