Si spera…Meglio tardi che mai!

In occasione del mese del pride, vorrei puntare l’attenzione su quanti diritti le coppie omosessuali hanno ottenuto e quanti ancora sono da ottenere.

Già il riconoscimento delle coppie omosessuali come coppie di fatto e l’apertura alle stesse dei matrimoni civili, a mio avviso, può considerarsi un grande passo in avanti verso un Paese più civile e privo di pregiudizi. Nonostante ciò, le persone omosessuali non hanno di fatto gli stessi identici diritti riconosciuti a soggetti eterosessuali.

Mi viene in mente ad esempio la trascrizione dei figli di coppie omosessuali di cui si è recentemente discusso nei media.

Il vuoto normativo

A riguardo della trascrizione dei figli delle coppie omosessuali, esiste propriamente un vuoto normativo colmato parzialmente ed in maniera non uniforme dalle diverse direttive dei sindaci indirizzate all’ufficio anagrafe del Comune competente alla registrazione degli atti di nascita.
Così, in base all’orientamento del Sindaco, ci sono stati dei Comuni che hanno proceduto alla registrazione dei figli nati all’interno della coppia omosessuale ed altri che non hanno provveduto in tal senso.

L’ultima circolare di Governo

Il Ministro dell’Interno Piantedosi con la circolare n. 3/2023, promulgata nel mese di marzo 2023, inoltrava il messaggio ai Comuni di non procedere alla trascrizione dei figli dei genitori omosessuali a partire dal 30 dicembre 2022.

Al riguardo, occorre precisare che la circolare non è un atto giuridicamente vincolante e per tali ragioni l’Unione Europea, in sessione plenaria, ha approvato un emendamento presentato dal gruppo Renew Europe con cui è stato aggiunto un paragrafo alla Risoluzione sulla “Situazione dello Stato di diritto nell’Unione Europea” con cui l’Unione Europea condanna le istruzioni impartite dal Governo Italiano al Comune di Milano finalizzate ad impedire la registrazione dei figli di coppie omogenitoriali in quanto ciò condurrà ad una discriminazione non soltanto dei genitori, ma soprattutto dei figli che sono i destinatari diretti degli effetti della circolare.
Inoltre, tale azione costituisce certamente una violazione diretta dei diritti dei minori tutelati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989.
Infine, l’Unione Europea considera tale comportamento del Governo Italiano esplicativo di un attacco alla comunità LGBTQI +. Per tali motivi l’Europa condanna il Governo Italiano a ritirare tale normativa.

Tale freno genera certamente delle conseguenze sia per i bambini che nascono nelle coppie di madri lesbiche con la fecondazione eterologa o sia per quelli nati in coppie di padri gay con la maternità surrogata. L’avere bloccato le registrazioni di tali bambini, come lo stato giuridico non uniforme delle famiglie omogenitoriali, è stato possibile perché l’Italia, a differenza della maggior parte dei Paesi Europei, non ha ancora una specifica legge di tutela per disciplinare in maniera uniforme tali casi.

Se la stessa legge, fosse di larghe vedute legittimando tali situazioni, avremmo fatto proprio dei passi in avanti verso una società più civilizzata e riconoscente di così tante diversità!

La discriminazione generata dalla circolare di Governo

Non tutelando i figli di questo tipo di coppie si genera una forma di discriminazione lesiva anche dei diritti fondamentali nonché della nostra Carta Costituzionale.
In quasi tutti i Paesi europei è previsto normativamente il matrimonio tra omosessuali e la possibilità di diventare genitori per le coppie di persone dello stesso sesso. L’avere esteso il matrimonio civile alle coppie dello stesso sesso conferisce alle stesse uguali diritti familiari rispetto alle coppie eterosessuali, compresa l’adozione legittimante, vale a dire, quella di un bambino “estraneo” alla coppia.
La madre intenzionale firma il consenso alla fecondazione eterologa che, alla nascita, la rende in automatico madre del bambino partorito dalla moglie.

Non è lo stesso per i padri gay, perché la maternità surrogata suscita dubbi etici che la fecondazione eterologa non pone.
Alcuni Paesi come Germania e Austria trascrivono con un atto amministrativo il certificato di nascita straniero con due padri. Altri Paesi, come Spagna e Francia prevedono l’adozione per il secondo padre. Con il riconoscimento alla nascita e con l’adozione piena le coppie omosessuali hanno gli stessi diritti e doveri dei genitori eterosessuali.

Non essendoci specifiche leggi, in Italia i primi riconoscimenti dei figli delle coppie lesbiche, iniziati nel 2014 dal Tribunale per i minorenni di Roma, sono stati realizzati attraverso l’adozione in casi particolari, una forma limitata di adozione che permette di tutelare un rapporto preesistente, stabile e duraturo tra un adulto e un minorenne. Le madri intenzionali adottano il loro figlio, partorito dalla compagna o moglie, acquistando diritti e doveri limitati.
Nel 2018 la sindaca di Torino Chiara Appendino, si è basata su un’interpretazione innovativa della legge 40 sulla fecondazione assistita secondo la quale basta il consenso all’eterologa, fatta all’estero, dove è legale, per diventare genitori, iniziando a riconoscere i padri gay e le madri lesbiche. Altri sindaci, come quello di Milano, hanno seguito il suo esempio, a cominciare dalle madri e poi estendendo la prassi anche per i padri.

I riconoscimenti vengono fatti a tutela dell’interesse dei bambini all’avere due genitori.

L’adozione in casi particolari (stepchild adoption)

Nel dicembre scorso la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha sancito che i bambini nati all’estero con la maternità surrogata da due padri gay non devono essere riconosciuti con la trascrizione ma con l’adozione in casi particolari.
Nel gennaio scorso, il Ministero dell’Interno ha sollecitato i prefetti, che hanno il compito di fare valere le sue direttive a livello territoriale, a fare applicare la sentenza, chiedendo l’annullamento dei riconoscimenti alla nascita. Di recente, il prefetto di Milano ha imposto al sindaco di utilizzare le adozioni in casi particolari per riconoscere anche i figli nati in Italia da due madri.

L’adozione in casi particolari, a differenza dell’adozione legittimante non è una genitorialità piena, è semi-piena e richiede una procedura giudiziaria.

La madre che non ha partorito, vale a dire, la madre intenzionale, deve fare un’istanza al Tribunale per i minorenni per riconoscere il legame con il figlio che è nato e del quale è madre, perché lo ha voluto fare nascere con il consenso alla fecondazione eterologa e se ne è presa cura prima che venisse al mondo.

Il Tribunale deve vagliare il rapporto tra la madre e suo figlio, delegando agli assistenti sociali la verifica della sua idoneità genitoriale. La madre intenzionale deve dimostrare di avere i requisiti emotivi e patrimoniali per prendersene cura.

La madre che ha partorito deve dare il consenso all’adozione e per portarla a termine ci vogliono mesi e spesso anni. In questo periodo il bambino ha giuridicamente un genitore e la madre intenzionale deve avere una delega scritta da parte di colei che ha partorito anche per prendere i figli a scuola o per prendere altre decisioni.

Ci sono stati casi nei quali la madre biologica è morta di parto e non ha potuto dare il consenso. In questi casi l’adozione si è interrotta e i bambini hanno perso giuridicamente l’altra madre.

Vi sono anche casi in cui le madri si sono separate e colei che ha partorito ha ritirato il consenso all’adozione, bloccando ogni rapporto dell’altra madre con i figli dei quali sino a quel momento si era presa cura.

Il genitore intenzionale non ha diritti successori nei confronti del figlio e l’adozione può essere revocata. Ad esempio se il figlio compie determinati reati contro il genitore adottivo. Il genitore intenzionale spesso non compare nei documenti del bambino, come carta di identità e passaporto, determinando degli inconvenienti, ad esempio per i viaggi.

Se si vuole ottenere l’iscrizione sui documenti, si devono fare molti passaggi burocratici.

Il riconoscimento alla nascita

Il riconoscimento alla nascita, invece, è più immediato. E’ infatti un atto amministrativo che può essere fatto alla nascita. In questo modo i bambini hanno sin da subito, anche legalmente, due genitori.

La genitorialità è piena, uguale a quella dei padri e delle madri eterosessuali. Entrambi i genitori compaiono sui documenti.
Le coppie sposate possono registrare i loro figli al momento della nascita, mentre le coppie lesbiche sinora lo potevano fare soltanto in alcuni Comuni, recandosi presso l’Ufficio di stato civile.
A ciò occorre aggiungere il fatto che la nostra Pubblica Amministrazione non è stata pensata per includere anche i genitori dello stesso sesso.

Tutto ciò comporta la discriminazione dei figli delle coppie omosessuali.

Nel gennaio 2021 la Corte Costituzionale ha chiesto alla politica di riconoscere la genitorialità sociale, anche quando non coincide con quella biologica, perché i legami di questa natura sono un requisito da prendere in considerazione in una famiglia. Ha sancito che il Parlamento “dovrà al più presto colmare il denunciato vuoto di tutela, a fronte di incomprimibili diritti dei minorenni. Si auspica una disciplina della materia che individui le modalità di riconoscimento dei legami affettivi stabili del minorenne, nato da procreazione medicalmente assistita praticata da coppie dello stesso sesso, nei
confronti anche della madre intenzionale”.

Le sentenze in Italia

Per contro vi sono stati dei Tribunali come, ad esempio, quello di Pisa che in data 6 maggio 2021 ha considerato pienamente legittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di registrare i figli nati da genitori omosessuali. Secondo tale Tribunale, è solo il legislatore che può introdurre nell’ordinamento la relativa disciplina stabilendo o la possibilità di iscrizione nei registri di stato civile o l’adozione. L’ordinamento vigente non lo consente. Resta comunque indicato nell’atto il cognome del genitore non biologico. Continua affermando che è solo apparente la discriminazione fra l’ammissibilità di trascrizione di minore nato da PMA eterologa o da maternità surrogata all’estero e l’inammissibilità derivante da nascita in Italia. Nel primo caso infatti l’ordinamento italiano riconosce le conseguenze di atto formatosi fuori dai confini nazionali, nel secondo caso invece si darebbe disciplina ad una situazione giuridicamente non esistente “creandone” una nuova non disciplinata dalla legge e pertanto inammissibile.

Anche altri Tribunali italiani hanno seguito tale ragionamento, ponendosi in contrasto con quelli che invece ammettono la trascrizione di tali bambini. Così, in tal senso, la Corte d’Appello di Torino, con il decreto del 29 ottobre 2014 in cui veniva affermato che a seguito della nascita di un bambino, avvenuta in Spagna, da una cittadina spagnola ed una italiana sposatesi in Spagna ed ivi residenti, il Consolato Generale d’Italia a Barcellona trasmetteva all’Ufficiale di Stato Civile di Torino la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore, formatosi in Spagna secondo la lex loci.
Il certificato attestava che per il diritto spagnolo entrambe le ricorrenti erano madri del minore. Al
riguardo arrivava lo stop dell’Ufficiale di Stato civile italiano.
Avallato dal ricorso dei genitori alla Corte d’Appello di Torino che, in secondo grado di giudizio, si esprimeva favorevolmente alla trascrizione dei figli di genitori omosessuali nella tutela del
supremo diritto del minore ad avere due genitori!

Tuttavia, gli orientamenti giurisprudenziali sono sempre stati altalenanti al riguardo.

Basti pensare a cosa è accaduto proprio in questi giorni a Padova in cui la Procura del posto ha chiesto ad una coppia di donne omosessuali di rettificare l’atto di nascita della propria figlia attraverso la cancellazione del nome della madre non biologica.

Tutto ciò avviene perché c’è un gravissimo vuoto legislativo che, a parere di chi scrive, deve assolutamente essere colmato dal legislatore mettendo da parte qualunque ideologia polita e cercando di tutelare il superiore interesse dei minori coinvolti in tali vicende, ricordando sempre che non esistono minori di serie A e minori di serie B sulla base del sesso dei genitori che compongono la loro famiglia.

Esistono minori che rappresentano il futuro del nostro Paese e come tali vanno tutelati sulla base del preminente diritto all’uguaglianza e di conseguenza ad avere tutti due genitori senza alcuna distinzione di sesso per costoro.

Facebooklinkedininstagram

8 thoughts on “Diventerà realtà la trascrizione dei figli delle coppie omosessuali?”

  1. Pingback: lawyer phuket
  2. Pingback: แทง pubg
  3. Pingback: kojic acid soap
  4. Pingback: read more

Comments are closed.